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13 Dicembre 2024

Prorogata alla fine di marzo la scadenza per la polizza contro gli eventi "catastrofali"

Prorogata alla fine di marzo la scadenza per la polizza contro gli eventi "catastrofali"

Il decreto legge c.d. “Milleproroghe”, approvato dal Consiglio dei ministri, contiene l'indicazione dello slittamento del termine per adempiere l’obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi “catastrofali” da parte delle imprese individuate dalla norma, rinviato al 31 marzo 2025. La scadenza prevista era il 31 dicembre 2024. 

Le polizze in oggetto dovranno essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.  La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Attualmente l’obbligo riguarda:

  • le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.; sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021;
  • i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.

 

Altre scadenze modificate

Proroga al 31 marzo 2025 del termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali. Stando al comunicato stampa diffuso dall’Esecutivo, a margine dell'approvazione del DL "Milleproroghe" di cui sopra, viene prorogato 31 marzo 2025 il termine di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

Proroga al 10 gennaio 2026 del termine di decorrenza del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli Enti Associativi. Sempre in base al comunicato stampa diffuso dall’Esecutivo viene prorogato al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’art. 5 comma 15-quater del DL 21 ottobre 2021 n. 146.


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