E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2018, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 maggio 2018, recante “Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro” . Il decreto in questione, emanato dopo una consultazione pubblica, stabilisce le caratteristiche e le modalità tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM), al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro. Il trattamento dei dati viene effettuato dall'OAM.
Il decreto si compone di otto articoli in cui sono stabiliti, tra l'altro,
- le modalità di iscrizione degli operatori nel registro (art. 3);
- la struttura del registro, che comprende una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato (art. 4);
- l'obbligo della tempestiva messa a disposizione dei dati al Ministero dell’Economia, all’'Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), alla Guardia di finanza e all'autorità giudiziaria (art. 6).
Previsto il pagamento di contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro (art. 5).
L'OAM, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione, potrà determinare, a carico di ciascun operatore, un contributo per la prima iscrizione nel registro e un contributo di iscrizione per ciascuna delle annualità successive alla prima. Le somme riscosse da OAM sono destinate a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'OAM dovrà avviare la gestione del registro degli operatori compro oro.
Gli interessati già operativi, che presentano istanza di iscrizione entro trenta giorni dalla data del predetto avvio, possono continuare a svolgere l’attività di compro oro fino alla scadenza dei termini previsti del decreto.