Per installatori di impianti e i servizi di completamento degli edifici anche in assenza di subappalto, i servizi di pulizia degli edifici, oltre ai servizi nel settore energetico
Dal primo gennaio 2015 nuove disposizioni per l'IVA, con l'estensione della cosiddetta inversione contabile.
La novità riguarda gli installatori di impianti e i servizi di completamento degli edifici anche in assenza di subappalto, i servizi di pulizia degli edifici, oltre ai servizi nel settore energetico; per le cessioni di beni alla grande distribuzione, il reverse charge è subordinato al rilascio di un'apposita autorizzazione comunitaria.
Come funziona il reverse charge? Chi presta un servizio o vende un bene emette fattura senza iva, chi la riceve aggiunge l'iva e provvede a registrarla sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi, sia in quello degli acquisti.
Più schematicamente:
- la fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l'annotazione inversione contabile e l'indicazione della norma (articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/72);
- la fattura è integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- la fattura è annotata dal cessionario sia nel registro delle fatture emesse o corrispettivi, sia nel registro degli acquisti.
Per ogni chiarimento ulteriore si allega una nota esplicativa (cliccare qui) e si conferma la disponibilità delle sedi di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.