Il nuovo contributo è riconosciuto ai soggetti che al 19 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del DL 172/2020), hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella (nell'immagione e allegata).
Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito (c.d. DL “Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro.
L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del DL n. 34/2020 e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Non è quindi necessario presentare alcuna istanza.