Vai al contenuto principale
14 Novembre 2020

Ristori 2 per il settore ristorazione

Ristori 2 per il settore ristorazione

 

Il Decreto Legge n. 149 del 9 Novembre 2020 contiene ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione alle misure adottate nel DPCM del 3 novembre scorso, che hanno determinato la sospensione di alcune attività. 

All’art. , dove è prevista la rideterminazione del Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti operanti in quelle attività elencate nella nuova tabella, allegata al provvedimento (all. 1) ed indicante i rispettivi codici ATECO, che sostituisce quella del citato decreto. è stato inserito, anche grazie a nostre sollecitazioni a riguardo, il codice ATECO 56.10.20 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto), relativo alla preparazione di pasti da portar via “take-away” e comprendente tra l’altro le attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio ecc. che non dispongono di posti a sedere. 

A queste attività per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo a fondo perduto viene riconosciuta un importo, calcolato sulla base di quanto già ottenuto, applicando la percentuale del 50%. 

Il contributo di cui sopra è corrisposto, senza presentazione di apposita domanda, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale a favore di quei soggetti che avevano già ottenuto il contributo previsto dal DL Rilancio. 2 

Mentre i soggetti che non avevano a suo tempo presentato l’istanza per ottenere il contributo dovranno approntare la domanda seguendo le procedure e con le modalità indicate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, da trasmettere secondo le modalità e con i termini indicati da un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

Ricordiamo che la condizione per ottenere il contributo a fondo perduto viene fissata nell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 che deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 o in assenza dei requisiti di fatturato che l’attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019. 

Per i soggetti la cui attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019 l’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale del 50% sull’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

In ogni caso il limite del contributo, riservato ai soggetti in possesso di partita IVA anteriormente al 25 ottobre scorso, è fissato in 150.000 euro. 

Per le attività identificate dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie) 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) 563000 (Bar ed altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (Alberghi), operanti in aree geografiche in cui sussiste una elevata o massima gravità ed un elevato rischio (le Regioni contraddistinte dai colori arancio e rosso) viene riconosciuto un contributo suppletivo pari al 50%.

Sempre un contributo a fondo perduto è previsto per l’anno 2021 a favore dei soggetti operanti all’interno dei centri commerciali e dei produttori del settore alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del DPCM del 3 novembre scorso. 

Si ritiene di identificare questi ultimi soggetti in quelle imprese che indirettamente sono state colpite dalle chiusure, in modo particolare per quelle che riforniscono il settore HORECA e per le quali è stata esplicitata dalla Confederazione una specifica richiesta di sostegno economico. 

Per ottenere il contributo occorre presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda, da trasmettere nei termini e secondo le modalità indicate in apposito provvedimento del Direttore della medesima agenzia. 

Per i soggetti, la cui attività prevalente non è identificata dai codici ATECO indicati nell’allegato 1 (ad es. produttori alimentari fornitori del comparto HORECA) il contributo è previsto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 o in assenza dei requisiti di fatturato che l’attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019.  
Per i soggetti la cui attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo è stabilito entro il 30% dell’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

Le sedi di Confartigianato sono a disposizione per ogni indicazione ulteriore e valutazioni dele singole istanze.