È stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020), recante “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le principali novità introdotte, segnaliamo:
1) NUOVA EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO;
È stata definita la platea dei soggetti destinatari del nuovo contributo a fondo perduto. Si tratta delle imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM 3 Novembre 2020 comprese negli allegati 1 e 2 disponibili sulla pagina https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/09/279/sg/pdf e scaricabili in fondo a questa news.
I soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 DL 34/2020, riceveranno direttamente dall'Agenzia delle Entrate tale importo con accredito diretto su C/C bancario o postale, già comunicato in occasione della precedente richiesta.
I soggetti che, a vario titolo, non hanno beneficiato del contributo di cui sopra, dovranno presentare apposita istanza, per la quale si attende il relativo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2) CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020;
Non è dovuta la seconda rata IMU per quei soggetti che esercitano direttamente in locali, ad uso non abitativo, una delle attività indicate nell'allegato 1 del Decreto.
L'agevolazione è altresì prevista per quei soggetti che esercitano una delle attività individuate nell'allegato 2 nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona c.d. “rossa”).
3) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI;
Sono sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.
I soggetti beneficiari della sospensione sono:
• i datori di lavoro che esercitano attività economiche ricomprese nei codici ATECO indicati nell’allegato 1 DL 137/2020;
• i datori di lavoro che esercitano attività economiche ricomprese nei codici ATECO indicati nell’allegato 1 DL 149/2020;
• i datori di lavoro indicati nell'allegato 2 DL149/2020 (operanti nell'area c.d. “rossa” e “arancione” del menzionato Decreto).
La sospensione non opera per i versamenti dei premi assicurativi INAIL con scadenza a novembre (quarta rata autoliquidazione 2019/2020)
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L’INPS dovrà chiarire se la sospensione riguarda i contributi in scadenza a novembre o quelli in scadenza a dicembre o entrambi.
Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 16 Marzo 2021 in unica soluzione oppure in 4 rate mensili decorrenti dalla medesima data.
4) PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO;
L’art. 98 del D.L. n. 104/2020 aveva già disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dirette ed IRAP, dovuto per il periodo d’imposta 2020.
I soggetti che possono beneficiare di tale disposizione sono coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che presentano una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Sono inoltre compresi i soggetti di cui all'art.1, c. 2, del DPCM 27 giugno 2020, ossia regime c.d. “di vantaggio” DL 98/2011, regime “forfait” L.190/14 e soci di società di persone e di capitali che optano per la c.d. 'trasparenza'.
Il DL 149/2020 è intervenuto per ampliare la platea dei beneficiari, includendo:
– i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del medesimo, aventi domicilio fiscale o sede operativa in una delle aree del territorio nazionale individuate con le apposite ordinanze del Ministro della salute (articolo 3 del DPCM 3/11/20 'zona rossa');
– i soggetti esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale individuate con le apposite ordinanze del Ministro della salute (articolo 2 del DPCM 3/11/20 'zona arancione').
Tali soggetti beneficiano della proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che era precedentemente prevista nel comma 2 dell'articolo 98 DL104/20.
È importante sottolineare che i versamenti previdenziali collegati a tali scadenze NON sono oggetto di proroga.
5) SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI PER IL MESE DI NOVEMBRE;
Sono sospesi i versamenti relativi:
• alle ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati;
• alle trattenute relative all'addizionale comunale e regionale dei medesimi redditi;
• all'imposta sul valore aggiunto.
I soggetti beneficiari della sospensione sono:
• i soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell'Art. 1 DPCM 3 Novembre 2020 (vedi http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_3_novembre_2020.pdf)
operanti in qualsiasi area del territorio nazionale;
• i soggetti che esercitano servizi di ristorazione operanti nelle aree c.d. “arancione” e “rossa” di cui agli artt. 2 e 3 DPCM 3 Novembre 2020;
• i soggetti indicati nell'allegato 2 DL149/2020 e i soggetti che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio e quella di tour operator, operanti nell'area c.d. “rossa” del menzionato Decreto.
Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 16 Marzo 2021 in unica soluzione oppure in 4 rate mensili decorrenti dalla medesima