In tutte le aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori è obbligatoria la riunione periodica sulla sicurezza prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. La riunione periodica deve essere indetta dal datore di lavoro, almeno una volta l’anno, e ogni volta che si verificano significative variazioni di esposizione al rischio (ad esempio l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori).
Soggetti partecipanti
Il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ruolo che può coincidere con il datore di lavoro oppure rivestito da un soggetto esterno, il Medico competente (nelle imprese in cui è prevista la sorveglianza sanitaria) e il Rappresentante dei Lavoratori (RLS o RLSTerritoriale).
Argomenti da trattare
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il datore di lavoro deve portare a conoscenza delle parti i rischi individuati con i relativi criteri di valutazione, le misure di prevenzione e protezione individuate, il programma di attuazione di tali misure per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.
- I progressi realizzati rispetto agli obbiettivi di prevenzione e protezione formalizzati nel DVR: i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI.
- L’andamento degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. (Analisi del registro infortuni)
- I programmi di informazione e formazione dei lavoratori, considerate fondamentali per garantire l’attuazione di una cultura preventiva della sicurezza.
Nel corso della riunione periodica possono essere individuati:
- procedure di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali;
- obbiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Il verbale
Al termine della riunione il datore di lavoro predisporrà un verbale che riporti le conclusioni raggiunte e predisporrà il piano d’azione attraverso la distribuzione delle responsabilità, delle attività da svolgere e assegnando dei tempi di esecuzione.
L'inadempienza verso tale obbligo comporta pesanti sanzioni per il datore di lavoro da un minimo di 548,00 ad un massimo di 7.233,60 euro.
Per ulteriori informazioni e per l'espletamento dell'obbligo si invitano le Imprese a contattare l'Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale al numero di telefono: 0321.661111 0323.869711 e all'indirizzo e-mail sicurezza.ambiente@artigiani.it