Termina il 31 dicembre di quest'anno il periodo di deroga previsto dall’ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) che ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada. Ne consegue che la scadenza indicata avrà un impatto significativo, anche in termini economici, su di un considerevole numero di aziende, obbligate dall’anno prossimo a confrontarsi con un ulteriore adempimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.
Il punto 1.6.1.44 dell’ADR riporta infatti: “Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.
Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, ovvero l’esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), l’esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), l’esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) e l’esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR), sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”, che pertanto, a partire dal 01/01/2023 saranno obbligati a nominare un consulente anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.