Con la pubblicazione del DL n. 23 dell'8 aprile 2020, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti relativi:
a) alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta
b) all'imposta sul valore aggiunto
c) ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Le imprese e i professionisti possono beneficiare della suddetta sospensione se nell'anno 2019:
1) hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro
2) hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019.
Per questi soggetti, i versamenti non eseguiti potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione oppure in 5 rate mensili a partire dal mese di giugno.
I versamenti di sui sopra sono sospesi fino al 30 giugno 2020 anche per le imprese che hanno iniziato l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.
Evidenziamo che i versamenti precedentemente posticipati al 20 marzo 2020, se non eseguiti, sono considerati tempestivi, se effettuati entro il 16 aprile 2020.