Il 15 giugno 2019 sono entrate in vigore le nuove norme che riguardano il tachigrafo intelligente (come indicato in una precedente newsletter del 26 giugno scorso) secondo le quali tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate di nuova immatricolazione, devono essere dotati di questo nuovo dispositivo. Di conseguenza, a partire dalla stessa data, le carte tachigrafiche officina sono sostituite con quelle di nuova generazione, mentre le carte di controllo, azienda e conducente, rimangono valide e non devono essere sostituite, se non alla loro scadenza naturale o a causa di smarrimento, sottrazione o deterioramento della carta stessa.
In merito al rilascio delle carte tachigrafiche Unioncamere ha segnalato che, a causa di problemi di natura tecnica connessi al cambio della linea produttiva per la fabbricazione delle nuove carte, potrebbero esserci dei ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che ne abbiano fatto richiesta a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità.
Atteso quanto segnalato, non dovrà essere applicata alcuna sanzione al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall'art. 35 del Regolamento 165/2014 ed esibisca ricevuta dell'istanza di sostituzione, a prescindere dal momento in cui quest'ultima sia stata presentata.
Questo è stato stabilito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 10 luglio Prot. n. 300/A/6175/19/111/20/3.