In tema di corrette applicazione delle disposizioni normative in tema di normativa sociale per il settore autotrasporto relative ai Regolamenti CE n. 164/2014 e Reg. CE 561/2006 e Reg. CEE 3821/85 qui di seguito richiamiamo l’attenzione su una circolare (n. 300/A/5033/11/111/20/3 che si allega) dello scorso giugno 2011 con la quale il Ministero dell’Interno ha risposto ad alcuni quesiti relativi all’utilizzo del tachigrafo digitale e riguardanti in particolare le seguenti tematiche.
1. Registrazione del riposo giornaliero, in caso di allontanamento del conducente dal mezzo.
La prima problematica attiene alla registrazione del periodo di riposo giornaliero quando, alla fine della giornata lavorativa, il conducente estrae il disco o la carta tachigrafica dall’apparecchio di controllo. In questo caso, il Ministero sostiene che alla ripresa della guida, l’autista deve inserire il periodo di riposo giornaliero:
a) per i veicoli che montano il cronotachigrafo analogico, sul foglio di registrazione (a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo), in maniera leggibile ed evitando l’insudiciamento del medesimo foglio;
b) per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, sulla carta del conducente tramite l’apposito dispositivo di inserimento presente sulla predetta apparecchiatura.
Quindi, i riposi giornalieri vanno registrati o inseriti manualmente sotto l’apposito simbolo (lettino), anche quando il conducente si allontana dal veicolo portando con sé il foglio di registrazione o la carta tachigrafica; l’inosservanza comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19 della Legge 727/1978 (da € 51 ad € 100), mentre quella legata al periodo di riposo di cui all’art. 174 del c.d.s, scatta “solo se si accerta, con diverso metodo e mediante altri elementi probatori, il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero” .
2. Spostamenti del veicolo durante l’interruzione o il riposo giornaliero.
L’interruzione del riposo (o della pausa) non costituisce infrazione, quando l’autista sia costretto a riprendere la guida soltanto per alcuni minuti a seguito di circostanze straordinarie, oppure di un ordine specifico impartito da un organo di polizia o da altra autorità. Il Ministero si rifà al contenuto della nota di orientamento n. 3 della Commissione U.E (allegata alla circolare degli Interni), affermando che l’interruzione del riposo (o, come detto, della pausa) può essere determinata, ad esempio, da una richiesta del responsabile del terminal di carico/scarico della merce (quando l’area interessata dalle operazioni debba essere prontamente sgombrata, ed il terminal non disponga di propri autisti per spostare il mezzo), oppure su disposizione della Polizia stradale per migliorare il deflusso del traffico in un’area di parcheggio.
In tutti questi casi, l’autista deve annotare a mano il motivo che ha determinato l’interruzione del riposo/pausa, sul foglio di registrazione del tachigrafo analogico oppure sulla stampata dell’apparecchio digitale; l’annotazione come sopra eseguita, deve inoltre essere vistata dal soggetto che ha impartito l’ordine di spostamento del mezzo (ad esempio, l’ente che gestisce il terminal), a meno che ciò non sia possibile, nel qual caso il conducente deve integrare la predetta annotazione con i dati identificativi dell’organo di Polizia o dell’autorità che ha autorizzato lo spostamento, per gli opportuni riscontri.
3. Tolleranze concesse alle registrazioni con tachigrafo digitale.
Altro problema di notevole interesse riguarda le tolleranze ammesse per i veicoli che montano l’apparecchio digitale, quando effettuino soste frequenti o viaggi con numerose operazioni di carico e scarico. Il problema è già stato esaminato dalla Commissione U.E con la nota di orientamento n. 4 (anche questa allegata alla circolare ministeriale), ed è dovuto al particolare funzionamento degli apparecchi digitali ancora in commercio che, nelle attività caratterizzate da numerose soste, arrotondano al minuto tutti i periodi di guida superiori ai 5 secondi.
Per questo motivo, ed al fine di evitare discriminazioni tra i possessori di tachigrafo digitale ed analogico (i quali, in questo modo, finiscono con l’essere favoriti), la Commissione U.E ha autorizzato gli Stati membri ad applicare una tolleranza limitatamente ai veicoli muniti del tachigrafo digitale, che effettuino soste frequenti o ripetute operazioni di carico e scarico: questa tolleranza -riporta la nota del Ministero- può essere applicata sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 m. su un periodo di guida di 4 ore ½, e non si applica alle interruzioni ed ai riposi giornalieri.
Sull’argomento, giova effettuare due precisazioni:
a) questa tolleranza non sembra applicabile ai cd “stop and go” dovuti al traffico. Infatti, la nota di orientamento n. 4 della Commissione precisa chiaramente che “quando un conducente è al volante ed è impegnato in un’operazione di trasporto disciplinata dalla normativa, è considerato alla guida indipendentemente dalle circostanze in cui si trova (per esempio in un ingorgo o a un semaforo)”;
b) La fattispecie in esame è destinata a risolversi con l’entrata in vigore, dal 1 Ottobre 2011, delle norme contenute nel Regolamento 1266/2009 del 16 Dicembre che, nel modificare per la decima volta il Regolamento sul cronotachigrafo (il 3821/1985), ha previsto un nuovo tipo di tachigrafo digitale che applicherà la cd. regola del minuto. In pratica, questo Regolamento risolve il problema degli apparecchi attuali (che, come detto, arrotondano al minuto tutti i periodi di guida superiori ai 5 secondi), considerando come periodo di guida soltanto quegli spostamenti superiori ai 30 secondi e scartando, invece, tutti quelli di durata inferiore (per cui, ad esempio, un periodo di guida di 29 secondi non sarà registrato).
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