A partire dal 01.01.2022 il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro).
Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.
LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dal 01.01.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”.
Per tali trasferimenti, è necessario ricorrere a Banche, Poste italiane S.p.a., Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento.
SOGGETTI DIVERSI
Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 03.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.
Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:
• due società;
• il socio e la società di cui questi fa parte;
• società controllata e società controllante;
• legale rappresentante e socio;
• due società aventi lo stesso amministratore;
• una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.
Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale o per il pagamento dei dividendi.
OPERAZIONE FRAZIONATA
Sono sanzionati anche i pagamenti artificiosamente frazionati, al fine di restare sotto il nuovo limite previsto.
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo.
CONSEGUENZE SANZIONATORIE
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI
La novità ricordata tende ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, nonché per vaglia postali e cambiari.
Infatti, è fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.