Conto alla rovescia verso la scadenza per l’obbligo di denuncia fiscale da presentare, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019.
Per quanto riguarda la categoria di prodotti coinvolti, l'art. 29 del D.Lgs n. 504/1995 obbliga a denuncia di attivazione:
• gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa;
• gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.
Tali esercizi devono ottenere la licenza fiscale di esercizio dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.
Rientrano tra i prodotti alcolici assoggettati ad accisa:
• grappe, acquaviti, liquori, alcole etilico, birra, vino, prodotti alcolici intermedi, come i vini aromatizzati e liquorosi
• bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, come i sidri, aromi, profumerie alcoliche etc..
I soggetti tenuti alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici sono:
• esercizi pubblici;
• esercizi di intrattenimento pubblico;
• esercizi ricettivi;
• rifugi alpini.
Restano, in ogni caso, soggetti all’obbligo di denuncia gli esercenti di vendita all’ingrosso o di gestione di depositi a scopo di vendita.
Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, rimangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
I soggetti che hanno iniziato a operare dalla data della rimozione degli obblighi e quella della loro reintroduzione - ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019 - devono presentare - entro il 31 dicembre 2019 - all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.
Per quanto riguarda, invece, gli operatori in esercizio antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 178, L. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’articolo 63, comma 2, lett. e, D.Lgs. 504/1995, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in quanto la licenza in precedenza rilasciata mantiene piena efficacia.
Qualora, nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia, siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.
Per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare allo Sportello unico (SUAP) all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale anche quale denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95. La presentazione della comunicazione preventiva allo Sportello Unico assorbe, dunque, la denuncia e l’autorità comunale sarà tenuta alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane.
Non è previsto il pagamento di un alcun diritto annuale. Infatti, il rilascio della licenza non rileva effetti diretti sul gettito dell’accisa sugli alcolici, trattandosi di adempimenti amministrativi che riguardano l’autorizzazione a vendere prodotti ai consumatori finali ad accisa assolta, né tantomeno sul gettito derivante dai diritti di licenza, in quanto tali esercizi di vendita di prodotti alcolici non sono tenuti a versare all’erario tali diritti.