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12 Gennaio 2021

Verso l’Economia circolare: le principali novità per i produttori di beni e per la gestione dei rifiuti

Verso l’Economia circolare: le principali novità per i produttori di beni e per la gestione dei rifiuti

Verso l'econonia circolare: è il principale obiettivo su cui si basa il Decreto 116/2020 di recepimento della Direttiva Europea n. 851, che punta alla riduzione dell’impatto ambientale. Viene infatti definito il “Regime di responsabilità estesa del produttore del bene”: misure volte ad assicurare che ai produttori di beni, spetti la responsabilità finanziaria ed organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il bene diventa rifiuto, dove per “produttore del bene” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa beni sul territorio nazionale. 

LA RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO

La responsabilità si chiude al ricevimento della IV copia del FIR formulario di identificazione del rifiuto (entro 3 mesi dalla consegna del rifiuto al trasportatore) 
NOVITA’ – Dal 26 settembre 2020, nel caso in cui il rifiuto venga conferito ad un impianto autorizzato ad operazioni di raggruppamento, ricondizionamento o deposito preliminare (operazioni D13,D14,D15) oltre a ricevere la IV copia del FIR, devo ricevere l’“Attestazione di Avvenuto Smaltimento” resa ai sensi del DPR 445/2000 (un’autodichiarazione) sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino almeno i dati dell’impianto e del titolare, la quantità di rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata (non deve essere ricevuta per forza entro 3 mesi con la quarta copia del FIR ma quando viene trattato il rifiuto).


I RIFIUTI URBANI E L’ELIMINAZIONE DEL CRITERIO DI ASSIMILABILITA’

Sono rifiuti urbani i rifiuti domestici, i rifiuti che provengono dallo spazzamento delle strade, i rifiuti che si trovano sulle strade, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, i rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali.
NOVITA’ – sono urbani anche i rifiuti che provengono da fonti diverse rispetto a quelli domestici ma simili per natura e composizione cioè i rifiuti contenuti nell’allegato L-quater prodotti dalle attività contenute nell’allegato L-quinquies allegati scaricabili qui
Si considerano ricomprese le attività non elencate nell’allegato ma simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti. Sono escluse le attività agricole e le attività industriali.
I Comuni non definiscono più, attraverso i regolamenti comunali, quali e quanti rifiuti possono essere assimilabili. Sono già definiti URBANI e quindi conferibili nel servizio pubblico i rifiuti contenuti negli allegati indicati.
Da gennaio 2021 i Comuni dovranno riorganizzare la gestione dei rifiuti prevendo il ritiro di rifiuti prodotti dalle imprese così come indicato nella normativa.
GENNAIO 2021 LE IMPRESE DEVONO SCEGLIERE (E LA SCELTA DURERA’ 5 ANNI): le imprese indicate nell’allegato L-quinquies, relativamente ai rifiuti indicati nell’allegato L-quater, devono decidere se conferire tali rifiuti al servizio pubblico oppure ad un soggetto privato. La scelta di conferire tali rifiuti ad un soggetto privato è vincolata al fatto di dimostrare l’avvio al recupero (operazioni R) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero. (Non è possibile conferire tali rifiuti ad impianti che effettuano operazioni di smaltimento). In questo caso le imprese non dovranno pagare la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le imprese effettuano la scelta per un periodo non inferiore a 5 anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’impresa, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Si sottolinea che le imprese NON sono obbligate a comunicare al Comune la propria scelta. Nel caso in cui un Comune/Servizio pubblico richieda una comunicazione scritta si invitano le imprese a chiedere informazioni ai nostri uffici. Alleghiamo qui un fac-simile di comunicazione per le imprese che intendano avvalersi di soggetti privati affinché la possano trasmettere (via PEC) all'ufficio competente del Comune. Tale comunicazione non è prevista dalla norma, ma al fine di tutelare al massimo le imprese ed evitare contenziosi con i Comuni, cerchiamo di fornire il massimo supporto possibile.

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

I rifiuti devono essere depositati nel luogo dove sono stati prodotti. Devono essere divisi per categorie omogenee ed etichettati. 
Limiti del deposito temporaneo per tutti i rifiuti: 3 mesi oppure al raggiungimento di 30 mc di cui 10 mc pericolosi e comunque non oltre l’anno.
Limiti del deposito temporaneo per rifiuti sanitari (rifiuti ad alto rischio infettivo): 5 giorni dalla chiusura del contenitore, può essere esteso a 30 giorni per quantità < 200 l.
Limiti del deposito temporaneo per terre e rocce da scavo: 3 mesi oppure al raggiungimento dei 4.000 mc di cui non oltre 800 mc di pericolosi, e comunque non oltre l’anno.
Limiti del deposito temporaneo per Veicoli Fuori Uso: presso il concessionario prima dell’invio a impianti autorizzati non oltre 30 giorni.
NOVITA’ – per i rifiuti da costruzione e demolizione il deposito preliminare può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei relativi prodotti (condizione di difficile attuazione, si attendono chiarimenti dal Ministero).

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Soggetti esonerati: imprenditori agricoli con volume d’affari < 8000 euro/anno, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, le imprese che producono rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione.
NOVITA’ – dal 26 settembre 2020 sono esonerate dall’obbligo di tenuta del registro cronologico le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti. Se l’impresa produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi può compilare il registro solo per i rifiuti pericolosi. 
NOVITA’ – I soggetti che svolgono attività ATECO 96.02.01(parrucchieri e barbieri), 96.02.02 (istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure), 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) per tutti i rifiuti compresi i rifiuti identificati con il codice 180103 possono non compilare il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ma sono obbligati a conservare per 3 anni i FIR in modo progressivo.

Tempi per le annotazioni sul registro: 
-    produttori entro 10 giorni lavorativi sia per il carico che per lo scarico 
-    trasportatori entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino
-    intermediari e commercianti entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino
-    impianti entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI FORMULARI 

NOVITA’- devono essere conservati per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione. Per le discariche devono essere conservati perennemente e poi consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione alla chiusura dell’impianto

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

NOVITA’ - Non si compila per il trasporto di rifiuti urbani verso i centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi. Rimane l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Non si compila per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuati in modo occasionale e saltuario (ovvero per non più di 5 volte all’anno e per non più di 30kg o litri al giorno). Rimane l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
La IV copia del FIR può tornare via PEC ma solo se il trasportatore assicura la conservazione dell’originale (deve essere data evidenza al produttore perché ne è responsabile).
NOVITA’ - Tramite un’applicazione sul portale delle Camere di Commercio sarà disponibile un format di formulario da stampare in duplice copia (una per il produttore, una per l’impianto, il trasportatore tratterrà una fotocopia) (tale novità non è ancora applicabile).

NOVITA’ - Sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Soggetti esonerati dall’iscrizione al RENTRI: imprenditori agricoli con volume d’affari < 8000 euro/anno, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, le imprese che producono rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti (attendiamo la definizione di dipendente nei prossimi decreti attuativi)
Per le imprese che utilizzano un gestionale per la gestione dei rifiuti, sarà garantita l’interoperabilità.
Tutte le regole di funzionamento del RENTRI saranno definite da futuri decreti attuativi.


RIFIUTI DA MANUTENZIONE 


NOVITA’- I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l’attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) che deve indicare il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, il numero di colli o una stima del peso o volume e il luogo di destinazione.
Le imprese che producono rifiuti da manutenzione sono quindi autorizzate a depositare temporaneamente i rifiuti presso la propria sede senza alcuna autorizzazione.
Relativamente a tale semplificazione si è in attesa dei chiarimenti per capire cosa si intende per “piccoli interventi edili”, “quantitativi limitati” e la forma richiesta del DDT.
Si consiglia pertanto alle aziende di attendere le risposte di chiarimenti presentate da Confartigianato prima di effettuare la gestione dei rifiuti indicata dal Decreto.
Tale disposizione non deroga all’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

MICRORACCOLTA


La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato

 

NOVITA’ Banca dati europea “SCIP” Substances of Concern In Articlesand Products sulle sostanze estremamente preoccupanti dal 5 gennaio 2021

Le aziende che producono, assemblano, importano o distribuiscono articoli nell’ambito dell’Unione Europea contenenti sostanze denominate SVHC (Substances of Very High Concern) in una concentrazione superiore allo 0.1% in peso, avranno l’obbligo di fornire informazioni su questi articoli all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Sono esclusi da tale obbligo dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ai consumatori (rivenditori).
L’elenco delle sostanze SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) è disponibile nel sito ufficiale di ECHA al seguente link oppure cliccando qui.
L’obiettivo è quello di eliminare progressivamente l’uso delle sostanze più pericolose, promuovendone la sostituzione con alternative tecnologiche o sostanze più sicure. 
Le SVHC sono quelle sostanze che hanno effetti molto gravi e spesso irreversibili sull'uomo e sull'ambiente come le sostanze Cancerogene (C), Mutagene (M), tossiche per la Riproduzione (R), Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) e quelle identificate come Interferenti Endocrini.
Le imprese possono trasmettere il proprio fascicolo contenente le informazioni che identificano l'articolo, il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della sostanza dell'elenco ammissibile contenuta nell'articolo e altre informazioni sul sicuro utilizzo del prodotto, in particolare sul suo corretto smaltimento, utilizzando il formato di notifica SCIP IUCLID scaricabile dalla pagina dedicata.
Quesiti e assistenza per gli adempimenti SCIP al seguente link

Utile infografica al seguente link.


Le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli e le quantificazioni di sanzioni saranno stabilite con successivo DM.

 

NOVITA’ - VEICOLI FUORI USO (Decreto 119/2020)


Nel caso in cui il cliente intenda acquistare un altro veicolo (anche usato) può consegnare il veicolo destinato alla demolizione al concessionario che ha la facoltà di accettarne la consegna rilasciando il certificato di rottamazione. In caso di accettazione, il VFU sarà consegnato ad un centro di raccolta convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli.
I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l’efficienza dei centri raccolta convenzionati tramite la verifica del MUD e ove disponibile, delle Certificazioni ambientali (ISO 9001, 14001 o equivalenti sottoposti ad audit e relativi a monitoraggio ambientale interno).

Deposito temporaneo presso il Concessionario: i concessionari o titolari succursale o automercato devono gestire il veicolo seguendo la normativa sul deposito temporaneo che può durare per un massimo 30 giorni. I rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Il deposito può avvenire anche in aree scoperte e pavimentate nel caso esclusivo di veicoli senza fuoriuscite di liquidi e gas le cui componenti destinate alla successiva messa in sicurezza siano integre

Raccolta dei pezzi usati: i produttori hanno l'obbligo di ritirare sull’“intero territorio nazionale” i VFU e, laddove tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto.
Gli impianti di trattamento devono anche effettuare sulle componenti smontate dai VFU anche le operazioni di condizionamento, consistenti in: pulizia, controllo, riparazione e verifica delle loro funzionalità, allo scopo di verificare la possibilità reimpiegare le componenti nel mercato del ricambio. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.


Messa in sicurezza dei veicoli: gli impianti di trattamento sono chiamati a realizzare le operazioni di messa in sicurezza dei  VFU non più “al più presto”, ma entro 10 giorni dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta, a prescindere dalla radiazione dal PRA.


Autorizzazione alle operazioni di trattamento: la durata dell’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento all'impianto di trattamento e al centro di raccolta deve intendersi aggiornata alle disposizioni del TUA e, quindi, allungata da 5 a 10 anni

MUD I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali devono comunicare annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso tramite MUD. Chiunque non effettua tale comunicazione o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 a 18.000€ Disposizione aggiunta: “Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione”

Obblighi di pesatura dei VFU: i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei VFU ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del MUD. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti
L’obbligo di pesatura è introdotto perché in questo modo si può effettivamente comunicare e conseguentemente verificare la percentuale di reimpiego e di recupero del peso medio e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio del veicolo.
Gli autodemolitori per gennaio 2021 dovranno installare un sistema di pesatura all’ingresso.
Nel caso in cui un centro non fosse in grado di rispettare tale termine, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l’utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta.


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